IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 4 del decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  111,
recante disciplina dell'istituto del cinque  per  mille  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, a  norma  dell'art.  9,  comma  1,
lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale  prevede
che con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentite  le
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, sono definite le modalita' e i termini per  l'accesso  al
riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone
fisiche degli enti destinatari del contributo, nonche' le modalita' e
i termini per  la  formazione,  l'aggiornamento  e  la  pubblicazione
dell'elenco permanente degli enti iscritti  e  per  la  pubblicazione
degli elenchi annuali degli enti ammessi; 
  Visto l'art. 5, dello stesso decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.
111, che prevede che con  il  medesimo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri sono fissati i criteri di riparto della  quota
del cinque per mille, stabilendo l'importo minimo erogabile a ciascun
ente delle somme risultanti sulla base delle  scelte  effettuate  dai
contribuenti e sono definite le modalita' di riparto delle scelte non
espresse dai contribuenti, nonche' le modalita' per il pagamento  del
contributo e i termini entro i quali i  beneficiari  comunicano  alle
amministrazioni erogatrici i dati necessari per  il  pagamento  delle
somme assegnate al fine di consentirne l'erogazione entro il  termine
di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello  di
impegno; 
  Visto l'art. 6, dello stesso decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.
111, che prevede che con  il  medesimo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  sono  definite,  al  fine  di  accelerare  le
procedure  per  l'erogazione  del  cinque  per  mille,  le  modalita'
attuative per la ripartizione  delle  risorse  destinate  sulla  base
delle scelte dei contribuenti non tenendo conto  delle  dichiarazioni
dei redditi presentate ai  sensi  dell'art.  2,  commi  7  e  8,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
luglio 1998, n. 322; 
  Visto l'art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies,  del  decreto-legge
25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
maggio 2010, n. 73, relativo al riparto della quota  del  cinque  per
mille dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  in  base  alla
scelta del contribuente; 
  Visto l'art. 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
recante disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
relativo al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche a favore  delle  attivita'  di  tutela,
promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 2  marzo  2012,  n.  16,
recante  disposizioni   urgenti   in   materia   di   semplificazioni
tributarie, di efficientamento e  potenziamento  delle  procedure  di
accertamento, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44; 
  Visto l'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,
che ha prorogato le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 4-novies
a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, anche relativamente
all'esercizio  finanziario  2015  e   ai   successivi,   nonche'   le
disposizioni di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 23 aprile 2010 a decorrere dall'esercizio finanziario 2014; 
  Visto l'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,
che ha previsto che con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, siano definite, al fine di  assicurare
trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della  quota  del  cinque
per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,   le
modalita' di redazione del rendiconto,  dal  quale  risulti  in  modo
chiaro e trasparente la destinazione di tutte  le  somme  erogate  ai
soggetti beneficiari, le modalita' di recupero delle stesse somme per
violazione  degli  obblighi  di  rendicontazione,  le  modalita'   di
pubblicazione nel sito web  di  ciascuna  amministrazione  erogatrice
degli elenchi dei soggetti ai quali e' stato erogato  il  contributo,
con l'indicazione del  relativo  importo,  nonche'  le  modalita'  di
pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  in  materia  di
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,
che ha, altresi', previsto che in caso di violazione  degli  obblighi
di  pubblicazione  nel  web  a  carico  di  ciascuna  amministrazione
erogatrice e di comunicazione della rendicontazione  da  parte  degli
assegnatari si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  Visto l'art. 17-ter del decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
che ha inserito, nell'art. 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il
comma 1-bis relativo alla possibilita' di  destinazione  della  quota
del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,
di cui all'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a
sostegno  degli  enti  gestori   delle   aree   protette,   rinviando
all'adozione di apposito decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri per la definizione delle modalita' di accesso al contributo,
di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonche' di riparto  ed
erogazione delle somme; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8  giugno  2010,  n.
131, recante finalita' e soggetti ai quali puo' essere destinato il 5
per mille per l'anno finanziario 2010; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5  giugno  2012,  n.
129, recante determinazione delle modalita' di richiesta, delle liste
dei soggetti ammessi al riparto e delle modalita'  di  riparto  della
quota del cinque per mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche  destinata,  in  base  alla  scelta  del  contribuente,  alla
finalita' del finanziamento delle attivita' di tutela,  promozione  e
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9  agosto  2016,  n.  185,
recante  disposizioni  in  materia  di  trasparenza  e  di  efficacia
nell'utilizzazione della quota del cinque per  mille,  in  attuazione
dell'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2016, n.
209, recante criteri di riparto della  quota  del  cinque  per  mille
dell'Irpef destinata, a scelta  del  contribuente,  al  finanziamento
delle attivita' di  tutela,  promozione  e  valorizzazione  dei  beni
culturali e paesaggistici; 
  Visto l'art. 63-bis, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, in base al quale «Le disposizioni che riconoscono  contributi  a
favore di  associazioni  sportive  dilettantistiche  a  valere  sulle
risorse derivanti dal cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche hanno effetto  previa  adozione  di  un  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  che  disciplina  le  relative
modalita' di attuazione, prevedendo particolari modalita' di  accesso
al  contributo,  di  controllo  e  di  rendicontazione,  nonche'   la
limitazione dell'incentivo  nei  confronti  delle  sole  associazioni
sportive che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale»; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 che reca  disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati  e  del
Senato della Repubblica; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Finalita' e soggetti 
 
  1.  Per  ciascun  esercizio  finanziario,  con   riferimento   alle
dichiarazioni dei redditi relative al periodo  d'imposta  precedente,
una quota pari al cinque per mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche e' destinata, in base alla scelta  del  contribuente,
alle seguenti finalita': 
    a) sostegno degli enti del Terzo settore  iscritti  nel  registro
unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 46,  comma  1,  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  comprese  le  cooperative
sociali  ed  escluse  le  imprese  sociali  costituite  in  forma  di
societa'; 
    b) finanziamento degli enti senza scopo di lucro,  della  ricerca
scientifica  e  dell'universita',  quali   universita'   e   istituti
universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi
interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica, statali e non statali  legalmente  riconosciute,  ovvero
enti  ed  istituzioni  di  ricerca,  indipendentemente  dallo  status
giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalita' principale
consiste nello svolgere attivita' di ricerca scientifica; 
    c) finanziamento degli enti della  ricerca  sanitaria  quali  gli
enti destinatari dei finanziamenti pubblici  riservati  alla  ricerca
sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12-bis del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le fondazioni  o
enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero  della  salute,  le
associazioni senza  fini  di  lucro  e  le  fondazioni  che  svolgono
attivita' di ricerca traslazionale, in collaborazione  con  gli  enti
precedentemente indicati,  che  contribuiscono  con  proprie  risorse
finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di  ricerca  sanitaria
determinati dal Ministero della salute; 
    d)  sostegno  delle  attivita'  sociali  svolte  dal  comune   di
residenza del contribuente; 
    e)  sostegno  delle   associazioni   sportive   dilettantistiche,
riconosciute  ai  fini  sportivi  dal  Comitato  olimpico   nazionale
italiano a norma di legge nella cui  organizzazione  e'  presente  il
settore  giovanile  che  siano  affiliate  agli  enti  di  promozione
sportiva  riconosciuti  dal  CONI,   che   svolgono   prevalentemente
attivita' di avviamento e formazione allo sport dei giovani  di  eta'
inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla  pratica  sportiva  in
favore di persone di eta' non inferiore a 60 anni, o nei confronti di
soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), hanno  effetto  a
decorrere dall'anno successivo a quello di operativita' del  Registro
unico nazionale del Terzo settore. Fino a  tale  anno  la  quota  del
cinque per mille  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
continua ad essere destinata al sostegno degli enti del  volontariato
e delle altre organizzazioni non lucrative di  utilita'  sociale,  di
cui all'art. 10 del decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,
delle associazioni  di  promozione  sociale,  iscritte  nei  registri
nazionale, regionali e delle Province autonome di  Trento  e  Bolzano
previsti dall'art. 7, della legge 7 dicembre 2000, n.  383,  e  delle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all'art. 10, comma 1, lettera a), del citato  decreto  legislativo  4
dicembre 1997, n. 460, indicati nell'art. 2, comma 4-novies,  lettera
a),  del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 
  3. Resta ferma la destinazione della quota  del  cinque  per  mille
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  a   favore   del
finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e  valorizzazione
dei beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 23, comma 46,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche'  a  sostegno  degli  enti
gestori delle aree protette di cui all'art. 16,  comma  1-bis,  della
legge 6 dicembre 1991, n. 394.